Come comportarsi con overbooking e cancellazione volo

Come comportarsi con overbooking e cancellazione volo

Come comportarsi con overbooking e cancellazione volo specie nelle compagnie lowcost, quando si usa vendere più biglietti dei posti realmente occupabili in aereo.

L’overbooking accade quando si presentano tutti coloro che hanno comperato il volo.

A tutelare il contraente, è stato emanato un Regolamento comunitario, il numero 295, e per rientrare  in questo regolamento  bisogna essere in possesso di alcuni requisiti:

  1. viaggiare su un volo di linea da o per un Paese membro dell’Unione europea; ( non voli charter)
  2. Essere in possesso di un biglietto valido sul quale sia indicata una prenotazione confermata per il volo interessato (generalmente si tratta dell’indicazione “OK” nello spazio appositamente previsto);
  3. Essersi presentati al banco di accettazione per tale volo prima dell’ora limite di accettazione fissata dalla compagnia aerea.

Il regolamento UE prevede che il passeggero qualora si veda rifiutato l’imbarco sul volo prenotato abbia diritto ad usufruire del seguente sistema compensatorio:

  1. potrà, a sua scelta, ottenere il rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, oppure un volo alternativo quanto prima possibile fino alla destinazione finale, o un volo alternativo ad una data successiva che gli convenga.
  2. Indipendentemente dalla scelta effettuata dal passeggero lo stesso ha diritto al pagamento immediato da parte del vettore aereo di una compensazione pecuniaria minima pari a 300 Euro per i voli oltre i 3.500 Km., considerata la destinazione finale indicata nel biglietto. Tale indennità forfettaria può essere ridotta del 50% qualora il passeggero abbia scelto un volo alternativo sino alla destinazione finale la cui ora d’arrivo non ecceda quella programmata per il volo inizialmente riservato, di 4 ore per collegamenti oltre i 3.500 Km.
  3. avrà inoltre diritto a rifocillarsi adeguatamente a spese del vettore aereo, oltre alla sistemazione in hotel a carico del medesimo nel caso in cui il passeggero si trovi bloccato per una o più notti.

Tuttavia, il rimborso forfetario previsto dal Regolamento comunitario citato, non può essere considerato esaustivo laddove il viaggiatore riesca a provare di aver subito, comunque, un danno ulteriore rispetto a quello forfetariamente risarcitogli.

Quando la compagnia aerea cancella il volo per motivi esterni e non imputabili al viaggiatore si può chiedere un risarcimento.

Vediamo qui le casistiche

Se il volo è stato cancellato almeno due settimane prima e in base alla modalità da noi scelta abbiamo ricevuto una email, sms o telefonata , non abbiamo diritto a nessun risarcimento,  a parte il rimborso del proprio biglietto aereo o della quota del prezzo relativa alla parte del viaggio non effettuata.

Se non siamo stati avvisati in tempo e la cancellazione avviene durante la nostra attesa in aeroporto, il Regolamento (CE) 261 del 2004 prevede il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria, che varia a seconda della distanza e della destinazione del volo cancellato.

Il passeggero ha diritto ad un rimborso per il volo cancellato, il cui termine per richiederlo varia da Stato a Stato e per l’Italia è di 2 anni.

L’importo del rimborso varia in base alla tratta ed è compreso tra i 250 e i 600 Euro e può essere ottenuto gratuitamente.In generale sono previste le seguenti condizioni:

  •  250€ per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
  • 400€ per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
  • 600€ per le tratte aeree che non rientrano nelle prime due.
  • Tali compensazioni sono ridotte della metà se il passeggero accetta di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera l’orario previsto dal volo originariamente prenotato di due ore, per le tratte pari o inferiori a 1.500 Km, tre ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km; quattro ore per le tratte aree che non rientrano nelle due tipologie ora descritte.

La Carta dei Diritti del Passeggero stabilisce poi che durante l’attesa stabilisce che i passeggeri hanno diritto innanzitutto a ricevere assistenza e nello specifico a:

  • pasti e bevande in funziona della durata dell’attesa;
  • sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • trasferimento dall’aeroporto all’albergo e viceversa;
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail;
  • rimborso del biglietto e volo di ritorno al luogo iniziale di partenza se il ritardo supera le cinque ore e il passeggero decide di non continuare il viaggio.
  • circostanze eccezionali. Queste possono riguardare ad esempio: chiusura dello spazio aereo, radar fuori uso, problemi ai sistemi di navigazione aerei, attentati terroristici, allarmi per la sicurezza, scioperi improvvisi e così via.Non si ha diritto ad alcun indennizzo aggiuntivo a parte il rimborso del proprio biglietto.

Il rimborso del biglietto deve avvenire entro sette giorni o in alternativa si può optare per un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale oppure l’imbarco su un volo alternativo appena possibile o ad una data successiva che vada bene al viaggiatore. In quest’ultimo caso si ha anche diritto a sistemazione in albergo, il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione.

 

Nel caso si verifiche anche uno smarrimento, danneggiamento o ritardata consegna del bagaglio

Si ha diritto a un risarcimento da parte della compagnia aerea fino a circa 1200€. In questo caso la richiesta di risarcimento va fatta entro 7 giorni dal ritiro del bagaglio o entro 21 giorni in caso di ritardata consegna.

Come comportarsi con overbooking e cancellazione volo: moduli per presentare reclamo

  • Questo è il fac simile da utilizzare per la richiesta di indennizzo in caso di cancellazione del volo.

Qualsiasi comunicazione o richiesta va presentata in primo luogo alla compagnia aerea con la quale il passeggero ha stipulato il contratto di trasporto.

  • Qualora la compagnia aerea non risponda dopo 6 settimane, oppure risponde fornendo motivazioni non esaustive rispetto a quanto indicato nei reclami presentati, allora sarà possibile: – presentare reclamo all’Enac compilando l’apposito modulo on line oppure inviare il reclamo a mezzo posta/fax o e-mail direttamente agli Uffici Enac dell’Aeroporto presso il quale si è verificato il disservizio oppure dove il volo è atterrato per i disservizi occorsi in occasione di un volo in partenza da un Paese non comunitario con destinazione un aeroporto italiano;

  .

Annalisa

Annalisa classe ‘77, salentina doc. Lavoro per un’azienda pubblica. Mamma e moglie sopra le righe.

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

X
WhatsApp chat